Autocertificazioni

Pubblicato il 11 marzo 2021 • Comune , Documenti

L’autocertificazione e i privati dopo il "Decreto Semplificazioni"

Si informa che, con la modifica apportata dall'art. 30 bis, D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), all'art. 2 del DPR n. 445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

I privati (Banche, Assicurazioni, Notai, Avvocati, etc.) non hanno più la facoltà, ma l’obbligo di applicare le misure di semplificazione previste dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa con la conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati, in modalità semplificata, per la verifica delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Ciò si traduce, per il cittadino, nella possibilità di autocertificare i dati tipicamente oggetto di certificazione quali: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato civile, regime patrimoniale (in base alle risultanze dell’atto di matrimonio) e molto altro ancora.

Anche le Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, non sono più soggette all’autenticazione della sottoscrizione.

Le autocertificazioni sono pubblicate nella sezione "Aree Tematiche - Servizi Demografici - Autocertificazioni" e disponibili ai link:

>>> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445)

>>> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER USO SUCCESSIONE (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Per i possessori di credenziali SPID, CIE e CNS è possibile Autocertificare dal sito ANPR.